Gli obblighi del Datore di lavoro in tema di valutazione del rischio, con il Testo Unico a tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), si sono ampliati e diversificati. Nella valutazione dei rischi, infatti, ora sono considerati anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato; ciò obbliga il datore di lavoro a considerare non solo fattori di rischio ambientali ed organizzativi ma anche condizioni dei lavoratori che possono rappresentare specifici fattori di rischio.

In questo contesto è centrale anche la funzione del medico competente aziendale, chiamato a collaborare con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, per programmarela sorveglianza sanitaria, attuare misure per tutelare la salute e l’integrità psico-fisica dei lavoratori, e predisporre le attività di formazione ed informazione.

Collaborazione che consiste in:

  • partecipare al team di valutazione per identificare i gruppi omogenei;
  • fornire dati di propria competenza relativi ad eventi sentinella;
  • partecipare al team di valutazione per compilare le check list;
  • applicare strumenti di valutazione approfondita del rischio;
  • contribuire ad individuare misure correttive, in particolare per i fattori organizzativi stressogeni che sono maggiormente collegati ad aspetti biologici;
  • partecipare alla gestione di casi individuali secondo le procedure stabilite dall’azienda;
  • partecipare ad iniziative aziendali di promozione della salute rispetto a patologie correlate allo stress, con particolare attenzione alle differenze di genere ed età, nell’ottica della responsabilità sociale dell’impresa”.

Tre sono i diversi piani di attività:

  • raccolta, ai fini della valutazione preliminare del rischio, di alcuni eventi sentinella (richieste di visite, segnalazioni di lamente);
  • valutazione delle condizioni di ipersuscettibilità individuale, per esprimere il giudizio di idoneità;
  • raccolta e valutazione epidemiologica di disturbi e segni clinici stress-correlati, per la valutazione approfondita del rischio”.

In merito alla prevenzione primaria, infatti, il medico competente è chiamato a contribuire sia nella fase di valutazione che nella successiva gestione del rischio, promuovendo presso il datore di lavoro le migliori pratiche valutative e gestionali secondo gli orientamenti scientifici più efficaci.

La funzione più delicata del medico competente è l’attività di sorveglianza sanitaria (art. 25 c.1 lett. b, D.Lgs. 81/2008): l’opera di prevenzione secondaria avviene con il rilevamento del disagio da lavoro e la diagnosi precoce di disturbi e patologie stress lavoro-correlato.

Disturbi e condizioni patologiche associate ad effetti dello stress sono numerosi [disturbi dell’apparato cardiovascolare (cardiopalmo, tachicardia, ipertensione arteriosa), del sistema gastroenterico (irregolarità dell’alvo, inappetenza, dimagrimento, nausea), dell’apparato muscolo-scheletrico (esaltazione della sintomatologia algica soprattutto dorso-lombare), disturbi del sonno] e vanno ricercati con la sorveglianza sanitaria periodica per individuare eventuali percorsi di approfondimento specialistico.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria [Art. 41-Testo Unico]:

  • nei casi previsti da normativa vigente, direttive europee ed indicazioni fornite dalla Commissione consultiva (Art. 6): “tutte le situazioni in cui il datore di lavoro, in collaborazione con le figure preposte (servizio di prevenzione e protezione e medico competente) abbia individuato la persistenza, nell’ambiente e nell’organizzazione del lavoro, di uno o più rischi residui per la salute e la sicurezza dei lavoratori e qualora gli effetti sulla salute di siffatti fattori di rischio possano essere suscettibili di (efficace) prevenzione con l’intervento sanitario del medico competente”.
  • Se il lavoratore ne fa richiesta ed il medico competente la ritiene correlata ai rischi lavorativi.

Terminata la campagna di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, oltre all’obbligo di comunicare per iscritto i risultati anonimi collettivi e dare indicazioni per attuare misure a tutela di salute ed integrità psico-fisica dei lavoratori, occorre fare attenzione ad un ultimo aspetto: il giudizio d’idoneità alla mansione specifica.

È un atto formale, obbligatorio e deve far seguito ad ogni visita di sorveglianza sanitaria.

Alla luce delle attuali conoscenze – si legge nel documento – non appare opportuno inserire nella sorveglianza sanitaria indicatori di effetto subclinici (dosaggi ormonali) che non hanno un significato specifico. Utile invece ricorrere alla rilevazioni di disturbi o patologie stress-correlate, attraverso strumenti standardizzati di raccolta anamnestica, supportati da riscontri documentali o accertamenti clinico-strumentali”.

Se si riscontrano effetti negativi sulla salute dei lavoratori riferibili a condizioni di stress correlato all’attività lavorativa, “devono essere prioritariamente adottate misure correttive idonee a ridurre efficacemente il livello di rischio, evitando di medicalizzare gli interventi di prevenzione”.

In particolare “occorre evitare di far ricadere sul lavoratore, in termini di giudizio di idoneità, le conseguenze dell’ inadeguatezza dell’ organizzazione del lavoro”: è “l’organizzazione a non essere idonea e non il lavoratore”.

Il documento, inoltre, ricorda che esistono lavoratori ipersuscettibili al rischio stress lavoro correlato, ed indica che le condizioni di ipersuscettibilità sono “generalmente legate all’esistenza di patologie per le quali è noto che lo stress costituisce un fattore causale o aggravante”.

Disturbi e stati patologici correlabili a situazioni di stress:

  • “disturbi dell’apparato cardiocircolatorio (ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica);
  • disturbi gastrointestinali (alterazioni della funzione intestinale, ulcera peptica, pirosi, colite);
  • disturbi dell’apparato riproduttivo (alterazioni del ritmo mestruale, amenorree);
  • disturbi della sfera sessuale (impotenza, calo del desiderio);
  • disturbi dell’apparato muscoloscheletrico (mialgie, dolori muscolo tensivi);
  • disturbi dermatologici (arrossamenti, prurito, sudorazione, dermatiti, orticaria, psoriasi);
  • disturbi del sonno (insonnia, incubi notturni, spossatezza al risveglio);
  • disturbi neurologici (cefalee);
  • disturbi psicologici – sfera emotivo/affettiva e intellettiva (ansia, depressione, attacchi di panico, irritabilità, apatia, crisi di pianto, disturbi della memoria, difficoltà di concentrazione)”.

Sorveglianza Sanitaria Digitalizzata: perché è meglio

La cartella sanitaria informatizzata nasce come strumento per migliorare qualità ed efficienza del servizio erogato al Cliente. Il medico competente aziendale, utilizzando uno strumento informatizzato e completo, redige in modo rapido e puntuale la cartella sanitaria informatizzata, ottimizzando la procedura di ingresso dei dati, sia nei tempi che nel dettaglio delle informazioni.

Con la sorveglianza sanitaria digitalizzata il medico competente può gestire il programma di sorveglianza sanitaria aziendale configurando, per ogni mansione, rischi lavorativi, accertamenti previsti e loro periodicità, vaccinazioni ed eventuali adempimenti richiesti. La compilazione della visita medica costituisce la parte più onerosa del lavoro del medico competente tuttavia, grazie all’estrema semplicità di utilizzo ed alle facilitazioni fornite in fase di compilazione, i tempi di lavoro si riducono soprattutto in sede di visita periodica.

Il software, integrato con gli strumenti medici più utilizzati, offre una serie di questionari ed allegati utili alla valutazione dell’idoneità alla mansione specifica; i protocolli sono modificabili e personalizzabili in base alle realtà aziendali a cui si applicano

I dati sono al sicuro

Il sistema di backup, infine,protegge ed archivia ogni dato su supporto informatico, in piena rispondenza alla nuova normativa sulla privacy, garantendo, in caso di bisogno, di produrre copia della cartella sanitaria in tempi brevissimi.

Risponde alle specifiche del D.Lgs. 81/08 ad alle disposizioni integrative e correttive introdotte dal DLgs. 3/8/2009 e dal decreto 9/7/2012 (GU n. 173 del 26/7/2012) e s.m.i., nonché alla normativa GDPR (679/2016)

Soddisfa quanto previsto dal DLgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed Allegato B, poichè i dati inseriti nel programma sono protetti da username e password (con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza dei dati personali).

Recommended Posts